9 Settembre 2020
CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, l’art. 28 del DL 34/2020 cosiddetto Decreto Legge Rilancio (modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 e da ultimo dal DL 104/2020 cosiddetto Decreto Legge Agosto)  ha introdotto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.

In particolare ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività (30% in caso di canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda). Per le strutture alberghiere e termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi 2019. Per poter richiedere il credito d’imposta, i locatari devono aver subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il credito d’imposta è parametrato all’importo dei canoni versati a marzo, aprile, maggio e giugno (aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure, può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020). L'agevolazione è tuttavia utilizzabile "successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni", quindi solo ove il canone sia stato pagato.

In caso di cessione il cessionario può utilizzare direttamente il credito acquistato oppure cedere ulteriormente il credito (entro la fine dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione).

In caso di cessione deve essere inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il servizio web reso disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.

Il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. In tal caso il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione e il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto.